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DIMISSIONI
La circolare INPS n. 32/2023 ha chiarito che, in caso di dimissioni del neo papà intervenute nel primo anno dalla nascita del figlio e che abbia usufruito del congedo obbligatorio di paternità, il datore di lavoro deve versare la quota relativa al c.d. “ticket di licenziamento“.
Di fatto, estendendo al papà il divieto di licenziamento, le eventuali dimissioni intervenute danno diritto alla NASPI al pari di quanto previsto per le mamme.
L’INPS fornirà, come apposito messaggio, le modalità di regolarizzazione per le dimissioni in questione intervenute successivamente al 13 agosto 2022.
Ricordiamo che l’INPS con la circolare n. 14/2023 ha fornito indicazioni circa il calcolo del Ticket per i licenziamenti del 2023:
- 603,10* euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.809,30* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere determinato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time.
Vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 50,26* euro/mese (603,10/12).