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TELEPASS
La Cassazione con l’ordinanza n. 15931/2024 ha deciso che il sistema di Telepass concesso in uso al lavoratore non può essere considerato uno strumento difensivo o neutro circa le informazioni che possono essere reperite sugli spostamenti dello stesso.
Il caso ha riguardato un lavoratore trasfertista licenziato a seguito di mancanze rilevate dalle informazioni acquisite tramite il sistema di geolocalizzazione del computer in dotazione e del sistema Telepass installato sull’autovettura in uso per l’attività lavorativa.
Gli Ermellini hanno ritenuto che le informazioni e i dati rilevati dall’azienda datrice di lavoro non possano rientrare nella categoria dei controlli difensivi (controlli mirati alla protezione del patrimonio aziendale da atti illeciti) in mancanza di preventiva e adeguata informativa fornita al lavoratore.
Pertanto, il Telepass rientra nel novero degli strumenti cui è applicabile l’art. 4, comma 2 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70) le cui informazioni possono essere raccolte dal datore di lavoro solo se abbia fornito un’adeguata informazione sulle modalità di uso e svolgimento dei relativi controlli.
Art. 4.
(Impianti audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a
distanza dell'attivita' dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto
di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita' per l'uso di tali
impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano
alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo,
in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o
con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalita' di
uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.