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DONNE
L’INPS con messaggio n. 2239 dello scorso 14 giugno, fornisce le prime istruzioni destinate ai datori di lavoro che assumono donne disoccupate vittime di violenza, nel triennio 2024/2026, mediante presentazione del previsto modello “ERLI” .
Lo sgravio in questione è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1 commi da 191 a 193 legge 231/2023) e spetta per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato (durata massima 24 mesi) e/o a tempo determinato (durata massima 12 mesi), in entrambi i casi anche a tempo parziale, nella misura del 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di euro 8.000/anno.
Una volta acquisito il modello ERLI, l’Istituto, verificata la disponibilità dei fondi a disposizione, autorizzerà il datore di lavoro al conguaglio sulle denunce contributive mensili UniEmens.
Legge n. 213 - 30 dicembre 2023 191. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 192. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione. 193. I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.