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PRIVACY
Il Garante ha chiarito che è illecito l’utilizzo da parte del datore di lavoro di un software che monitora dettagliatamente le prestazioni dei dipendenti e di hardware che consente l’accesso ai luoghi di lavoro mediante riconoscimento facciale (newsletter n. 26 giugno 2024).
Il caso ha riguardato una concessionaria autoveicoli che – senza preventivo accordo sindacale/autorizzazione ITL – aveva installato un software che registrava le attività lavorative (pause comprese, divise per motivazione) e un hardware che, mediante riconoscimento facciale, permetteva ai lavoratori di accedere sul luogo di lavoro.
L’azienda, inoltre, aveva fornito ai lavoratori un’informativa generica ritenuta dal Garante inidonea a rappresentare compiutamente i trattamenti in questione.
Per tali motivazioni, il Garante ha comminato all’azienda una sanzione complessiva pari a euro 120.000.