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CIG
Con messaggio n. 2736 dello scorso 26 luglio, l’INPS fornisce indicazioni per richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione delle attività lavorative dovute al caldo eccessivo.
Le causali che danno la possibilità di richiedere l’intervento delle integrazioni salariali sono “evento meteo per temperature elevate” (superiori a 35°) che potrebbero essere raggiunte anche in presenza di lavorazioni in cui sono impiegati macchinari o strumenti di protezione (es. caschi, tute, ecc.) che potrebbero far percepire temperature più alte di quelle registrate dai bollettini meteo.
Determinante, ai fini dell’accoglimento, l’indicazione nella relazione tecnica degli estremi del provvedimento emesso dalla pubblica autorità che disponga di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (in tal caso non è obbligatorio allegare copia).
Anche un elevato tasso di umidità, chiarisce l’Istituto, potrebbe concorrere in modo significativo a determinare una percezione di temperature superiori alle reali o le lavorazioni al chiuso in assenza di sistemi di ventilazione o raffreddamento o il lavoro in agricoltura sono presupposti per l’intervento dell’ammortizzatore sociale.
Per tali fattispecie:
- NON è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva interessata;
- NON è dovuto il contributo addizionale;
- il termine di presentazione della domanda coincide con l’ultimo del mese successivo all’evento;
- l’informativa sindacale NON è preventiva ma è sufficiente comunicare alla RSA o RSU (ove presenti) o alle OOSS territoriali la durata prevedibile dell’intervento e numero lavoratori interessati;
- per le aziende dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei l’informativa è dovuta solo in presenza di sospensioni superiori a 13 settimane consecutive.