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CONTRATTO DI APPALTO
Con ordinanza n. 21090/2024 la Cassazione ha ritenuto che un contratto di appalto certificato presso una delle commissioni abilitate ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (Enti Bilaterali, ITL, Province, Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, Università, Ministero del Lavoro e P.S.) non può limitare il potere-dovere del giudice tributario nella qualificazione dell’operazione economica oggetto del contratto.
L’azienda interessata aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria di Modena a seguito di riqualificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del contratto di appalto certificato ponendo a tassazione le deduzioni dalla base imponibile IRAP dei costi del personale relativo al contratto di appalto interessato e la detrazione dell’Iva.
Secondo gli ermellini la certificazione di un contratto di appalto ha valore ai fini della qualificazione civilistica del contratto e della deflazione del contenzioso giuslavoristico ma non può avere efficacia ai fini della determinazione del rapporto tributario.
Una posizione, quella della Cassazione, in antitesi con i principi formulati dalla c.d. “Riforma Biagi” che prevede, invece, effetti della certificazione di un contratto nei confronti di terzi.