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MALATTIA
Agosto, mese normalmente destinato al periodo di ferie: vediamo quali sono le principali casistiche qualora, nel periodo destinato al riposo, il lavoratore si ammali.
Malattia insorta prima del periodo di ferie. Il periodo di ferie deve intendersi sospeso e il lavoratore le potrà godere successivamente (se l’organizzazione aziendale lo consenta) o differirle in un altro momento dell’anno (in accordo con il datore di lavoro). In entrambi i casi, un nuovo periodo di ferie dovrà essere condiviso tra lavoratore e datore di lavoro.
Malattia insorta dopo l’inizio per periodo di ferie. Qualora il medico accerti l’incompatibilità dello stato morboso con il recupero psicofisico che le ferie si prefiggono, le stesse dovranno intendersi sospese (sarà, pertanto, il medico a verificare se l’evento morboso sia tale da impedire il periodo di ferie destinato al riposo).
In ogni caso, come il datore di lavoro ha la possibilità di verificare, mediante i consueti controlli sanitari, lo stato morboso del lavoratore, questi ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda dell’insorta malattia trasmettendo il numero di protocollo del certificato medico entro le 48 ore dall’inizio della malattia.
Il certificato è rilasciato il giorno inizio malattia in caso di visita presso ambulatorio; anche il giorno successivo, qualora la visita viene effettuata presso il domicilio del lavoratore.
Se la malattia dovesse insorgere durante il periodo di soggiorno all’estero, ferme restando procedure e tempistiche sopra riportate, si possono verificare due casistiche:
- Stato facente parte dell’Unione europee o Stato in cui siano presenti accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia, la certificazione viene rilasciata nella lingua del Paese in cui il lavoratore si trova e non è necessaria la traduzione (provvederà direttamente l’INPS).
- Stato privo di accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia, il lavoratore deve assicurare, prima dell’invio, la traduzione del certificato medico mediante traduzione autenticata da Consolato o Ambasciata presente nel Paese.
In caso di ricovero ospedaliero causa malattia del figlio, il lavoratore potrà chiedere la sospensione del periodo di ferie e far riferimento alle vigenti disposizioni dei congedi per malattia dei figli.
Non essendo procedure e casistiche ricorrenti, l’azienda dovrebbe regolamentare, mediante specifica policy interna, le modalità di comunicazione cui i lavoratori devono attenersi sia per malattia insorta nel normale periodo di lavoro (quella più ricorrente), sia per quelle insorte nel periodo di ferie in Italia e/o all’estero (casi meno frequenti, a maggior ragione, da regolamentare per evitare contenziosi).
Il ns. Studio è a disposizione per fornire la consulenza necessaria per la redazione di regolamenti aziendali che, sebbene atto amministrativo interno, può essere considerato valido solo se legittimo, ossia NON contraddica quanto previsto dalla legge.