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PIGNORAMENTO
La trattenuta in busta paga del quinto dello stipendio deve riguardare il solo importo a tale titolo e NON eventuali e ulteriori quote riconducibili a “copertura costi di gestione amministrativi“.
Concetto chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 22362 dello scorso 7 agosto 2024 che ha, di fatto, confermato quanto in primo e secondo grado i giudici avevano stabilito condannando un’azienda alla restituzione delle somme trattenute in busta paga a titolo di recupero costi per la gestione amministrativa della pratica.
Le operazioni connesse alla gestione amministrativa della pratica, per quanto complesse per il datore di lavoro, non possono ricadere sul lavoratore considerando che , la cessione del quinto non richiede alcun consenso da parte del datore di lavoro (debitore ceduto), rientrando nella piena e libera disponibilità del lavoratore per ottenere finanziamenti.
Inoltre, altro concetto ribadito dagli Ermellini, in base a quanto previsto dall’art. 2086 del codice civile, il datore di lavoro ha il dovere di dotarsi di un’organizzazione amministrativa adeguata alla natura e alle dimensione dell’azienda.
L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
((L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale))
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