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MALATTIA
Se il conteggio relativo al periodo di comporto (il totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente rispetto al quale i CCNL prevedono un tetto massimo oltre il quale può operare il licenziamento per superamento del periodo di comporto) dovesse risultare errato, il datore di lavoro è tenuto ad avvisare il dipendente anche se non espressamente previsto dal CCNL applicato.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 22455 (in calce) che si è pronunciata sul licenziamento di un lavoratore, ritenuto illegittimo (reintegro e risarcimento di 12 mensilità di retribuzione), per superamento del periodo di comporto.
I cedolini paga messi a disposizione al dipendente, relativamente al conteggio delle assenze per malattia (utili per la determinazione del periodo di comporto), riportavano dati errati e, non essendo influente la possibilità dell’interessato di autodeterminarlo, gli ermellini hanno riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro che, per il tramite della documentazione contabile aveva indotto il dipendente all’errore.
Sebbene non vi sia un obbligo da CCNL di preavvisare il dipendente dell’imminente sforamento del periodo di comporto, il datore di lavoro, qualora siano riportate informazioni errate nella documentazione contabile periodicamente prodotta (nella fattispecie i cedolini paga), deve avvisare il lavoratore.
Sentenza n. 22455:2024