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LAVORO STRAORDINARIO
La richiesta di eseguire lavoro straordinario inoltrata dal datore di lavoro con un breve preavviso, può essere oggetto di legittimo rifiuto da parte del lavoratore.
Questo, in estrema sintesi, il concetto espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22459 dello scorso 8 agosto.
Il caso ha riguardato il lavoratore dipendente di azienda operante nel settore della logistica e licenziato, a seguito di procedura disciplinare, perchè aveva rifiutato di effettuare un ulteriore viaggio non programmato al termine della sua ordinaria giornata di lavoro.
La Cassazione, nell’accogliere quanto riportato dalla Corte di Appello, confermava l’illegittimità del licenziamento, il reintegro al posto di lavoro e il pagamento di ore di lavoro straordinarie precedentemente eseguite e non retribuite.
L’esecuzione di lavoro straordinario, ribadiscono gli ermellini, deve rispettare quanto previsto dall’art. 2087 del Codice Civile a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e la richiesta deve tener conto di un adeguato preavviso.
Il mancato pagamento delle ore di straordinario precedentemente eseguite dal lavoratore oltre al mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal CCNL applicato, legittimano il rifiuto del lavoratore a eseguirne ulteriori.
Art. 2087 Codice Civile
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.