Getting your Trinity Audio player ready...
|
TIROCINI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1156 (in calce) dello scorso 26 giugno, fornisce indicazioni circa le sanzioni applicabili ai tirocini formativi con particolare riguardo alla maxi sanzione per lavoro nero aggiornando, di fatto, il vademecum (in calce) sull’applicabilità della sanzione per lavoro sommerso
In presenza di un tirocinio “non genuino” la mancata trasmissione (preventiva) della Comunicazione Obbligatoria al Centro per l’Impiego, anche ai rapporti di tirocinio, è applicabile la sanzione compresa tra euro 1.950 ed euro 57.600 (misura massima determinata per requisiti soggettivi ed eventuale recidiva).
Qualora, invece, si fosse in presenza di un rapporto di tirocinio “genuino” la mancata trasmissione della C.O. è sanzionabile con un importo compreso tra euro 100 ed euro 500.
Ricordiamo che con il tirocinio NON SI CONFIGURA UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ma costituisce lo strumento dedicato a coloro che necessitano di un orientamento al mondo del lavoro e, qualora ricorrano gli indici di subordinazione, oltre alle sanzioni applicabili per impiego fraudolento, il tirocinante può adire l’autorità giudiziaria per il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro.
INL-NOTA-N-1156-2024-MAXI-SANZIONE-LAVORO-NERO
INL-NOTA-N-1156-2024-MAXI-SANZIONE-LAVORO-NERO-allegato-1-vademecum-aggiornato