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AGEVOLAZIONI
Il c.d. “Decreto Coesione” (D.L. n. 60/2024 convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024) prevede incentivi a favore dei datori di lavoro che assumeranno nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025:
- UNDER 35 se al primo impiego e con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- DONNE SVANTAGGIATE con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- OVER 35 NELLE ZONE ZES se di trovano in uno stato di disoccupazione da oltre 24 mesi e assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.
I benefici – subordinati all’autorizzazione della Commissione Europea – potranno essere fruiti:
- per un periodo massimo di 24 mesi (entro e non oltre, comunque, il 31/12/2028);
- quota massima mensile di 500 euro/mese dei contributi carico datore di lavoro. Misura elevata a 650 euro/mese per le Zone Economiche Speciali;
- non riguardano i premi INAIL;
- non sono cumulabili con altri esoneri e/o riduzioni (compatibili, invece, con le deduzioni previste ai fini IRPEF e IRES);
- nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge 296/2006 (art. 1, comma 1175) e del D.Lgs. 150/2015 (art. 31);
- dai datori di lavoro che non abbiano proceduto a licenziamenti individuali – presso l’unità produttiva dove si vuole assumere e nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata – per g.m.o. o collettivi.
UNDER35.
Agevolazione derivante dall’assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di soggetti che non abbiamo mai intrattenuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Rientrano anche coloro che avendo avuto un rapporto di lavoro in apprendistato, non siano stati portati a conclusione al termine del periodo formativo previsto. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
DONNE SVANTAGGIATE.
Agevolazione che interessa l’assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di:
- donne svantaggiate di ogni età prive di lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- donne di ogni età che svolgono professioni o attività nei settori con accentuata disparità occupazionale di genere (come previsto dal D.I. n. 365/2023) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di ogni età prive di impiego da almeno 24 mesi. Le interessate non dovranno aver svolto lavoro subordinato con contratto di almeno sei mesi o collaborazione coordinata e continuativa con compenso annuo non superiore a 8.500 euro e/o lavoro autonomo con reddito annuo superiore a 5.500 euro.
L’assunzione di donne svantaggiate, perchè dia il diritto allo sgravio contributivo, deve determinare un incremento netto occupazionale rispetto alla media degli occupati dei 12 mesi precedenti (c.d. U.L.A.).
OVER 35.
Sono interessate le aziende che occupano fino a 10 dipendenti e unità produttiva rientrante nei territori individuati come Z.E.S. e l’agevolazione spetta per un periodo massimo di 24 mesi e per un importo massimo mensile di euro 650. Anche in questo caso, il contratto deve essere a tempo indeterminato (anche a tempo parziale).