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CONTRATTO A TERMINE
Novità ulteriore per il contratto a termine e la possibilità di risarcimento danni che il lavoratore può avanzare nei confronti del datore di lavoro.
Dal 17 settembre 2024 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024 (G.U. n. 217/2024) viene modificato quanto previsto (e in vigore fino al 16 settembre) dal c.d. Jobs Act in relazione al risarcimento che il giudice potrebbe riconoscere al lavoratore titolare di un rapporto a termine.
Ferma restando la misura minima e massima dell’indennità riconoscibile a titolo di risarcimento danno (da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione) la norma ora introdotta prevede la facoltà del giudice di poter stabilire importi in misura maggiore e l’abrogazione del limite massimo di sei mensilità se il CCNL applicato al rapporto di lavoro preveda l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati a termine.
Ulteriore novità in materia sanzionatoria riguarda il lavoro stagionale di soggetti extraUE ossia la sanzione compresa tra euro 350 ed euro 5.500 applicabile ai datori di lavoro che mettono a disposizione del lavoratore straniero alloggi privi di idoneità alloggiativa o canoni eccessivi (la norma prevede che l’eventuale canone di locazione non possa essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non deve essere superiore ad un terzo di tale retribuzione).