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RETRIBUZIONE
Con ordinanza n. 26320/2024 la Corte di Cassazione ha fissato il principio secondo il quale un accordo che preveda la riduzione della retribuzione del dirigente, per essere considerato valido, deve essere ratificato presso una sede protetta.
L’ultimo comma dell’art. 2113 c.c. individua in modo analitico i luoghi qualificabili come sedi protette ai fini della valida sottoscrizione di un verbale di conciliazione: la sede giudiziale, le commissioni di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro – ora Ispettorato del Lavoro –, le sedi sindacali e i collegi di conciliazione e arbitrato.
L’accordo oggetto dell’ordinanza prevedeva la riduzione della retribuzione nella misura del 10% e la rinuncia da parte del dirigente (che successivamente si dimetteva per giusta causa e impugnava l’accordo sottoscritto) del trattamento minimo garantito previsto dal CCNL applicato.
L’ordinanza emessa dagli ermellini ribadisce il concetto secondo il quale – anche in presenza di un accordo tra datore di lavoro e prestatore – non è possibile ridurre la retribuzione concordata al momento dell’assunzione.
Unica condizione, perchè tale riduzione possa considerarsi valida è la ratifica dell’accordo presso una sede protetta.