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PAUSE
Pause durante il lavoro, reiterate ed eccessivamente lunghe, mettono a rischio il rapporto di lavoro.
Questo, in estrema sintesi, il concetto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 27610 dello scorso 24 ottobre con la quale ha confermato il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che approfittava di continue pause durante l’attività lavorativa per recarsi nei pressi di un bar e conversare con colleghi.
Le pause durante l’orario di lavoro sono disciplinate dal D.lgs. n. 66/2003 (art. 8, comma 1) oltre che dai CCNL e hanno la finalità di soddisfare esigenze fisiologiche.
Il caso in questione riguardava un lavoratore che, pur ricoprendo funzioni di responsabilità e coordinamento di altri lavoratori, con il suo comportamento aveva leso l’elemento fiduciario con l’azienda datrice di lavoro e compromesso l’efficienza dei servizi.
Art. 8 – Pause
1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all’articolo 5 rd 10/9/1923, n. 1955 e successivi atti applicativi e dell’articolo 4 del rd 10 settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni.