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LICENZIAMENTO
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 10104 dello scorso 12 ottobre, ha affermato che il licenziamento disciplinare irrogato senza la preventiva contestazione (art. 7 legge 300/70) genera una vera e propria nullità e il diritto del lavoratore alla reintegra.
Il caso trattato dal tribunale ha riguardato un pasticcere occupato presso un esercizio commerciale con meno di 15 dipendenti in forza, licenziato per motivi disciplinari senza aver avviato la procedura di contestazione prevista dallo Statuto dei Lavoratori che, secondo i Giudici, sono a garanzia del dipendente.
Negando tale possibilità, si priva il lavoratore di poter ricorrere a strumenti di difesa essenziali.
Art. 7. (Sanzioni disciplinari)
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse puo’ essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia e’ stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non puo’ adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potra’ farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non puo’ essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per piu’ di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu’ gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facolta’ di adire l’autorita’ giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare puo’ promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorita’ giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non puo’ tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.