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LAVORO
Tra gli argomenti all’esame in Commissione Lavoro al Senato, la durata del periodo di prova nei contratti a termine interviene in termini di semplificazione.
Con il c.d. “Decreto Lavoro 2024” il legislatore intende concretizzare quel principio di proporzionalità già esplicitato all’art. 7 del Dlgs. 104/2022 e rimesso alla contrattazione collettiva.
In particolare, fatte salve le ipotesi più favorevoli per il lavoratore previste dalla contrattazione collettiva e considerando come parametro di riferimento 1 giorno effettivo ogni 15 di calendario si propone di stabilire:
- una durata minima di due giorni e massima di 15 giorni, per i rapporti di lavoro non superiori a 6 mesi;
- limite massimo fissato in trenta giorni, per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi.
La previsione si è resa necessaria in quanto si applicava come periodo di prova quello previsto per i contratti a tempo indeterminato generando un evidente paradosso rispetto al quale rapporti di breve durata si svolgevano, di fatto, sempre in prova.
Inoltre, in caso di rinnovo del contratto a termine per lo svolgimento delle medesime mansioni, il DDL Lavoro prevede che il rapporto non possa essere soggetto a un nuovo periodo di prova.