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CERTFICATI MEDICI
La Cassazione con la sentenza n. 30551 (in calce) dello scorso 27 novembre, afferma che il datore di lavoro che voglia contestare la correttezza della diagnosi riportata nei certificati medici posti a giustificazione dell’assenza per malattia di un proprio dipendente non è tenuto a presentare una querela di falso.
Il caso affrontato dagli ermellini riguarda una lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento disciplinare per uso improprio dell’assenza per malattia tale da porre in dubbio la malattia stessa.
La Corte d’Appello accoglie la domanda in quanto assente la querela di falso della certificazione medica da parte del datore di lavoro.
La Cassazione, ribaltando quanto asserito in Appello, evidenzia che il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, circa la provenienza dello stesso.
La fede privilegiata del certificato medico non si estende ai giudizi valutativi che il sanitario ha espresso, in occasione del controllo, in ordine allo stato di malattia e all’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa.
In tal caso, il giudice di merito può considerare elementi probatori di segno contrario come la relazione dell’investigatore privato che ha dimostrato come la lavoratrice pedinata andasse in spiaggia in bicicletta nonostante risultasse assente dal lavoro a causa di forte cervicale.
Per la sentenza, quindi, al fine di contestare l’esattezza di una diagnosi non è necessaria una querela di falso del certificato medico.
Cass.-sent.-n.-30551-2024