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TEMPO DETERMINATO
Con l’approvazione del decreto Milleproroghe 2025 avvenuta lo scorso 9 dicembre, tra le varie disposizioni è prevista la possibilità di differire al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i datori di lavoro privati possono ratificare contratti di lavoro a termine di durata superiore a 12 mesi e, comunque, entro il limite massimo previsto normativamente di 24 mesi ricorrendo a causali individuate tra le parti.
Le parti, in mancanza di previsioni da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale), potranno prevedere un termine contrattuale più lungo dei 12 mesi ricorrendo a una motivazione riconducibile a esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuata tra datore di lavoro e lavoratore.
Le causali previste per il superamento della durata massima di 12 mesi prevista per il contratto a tempo determinato sono per sostituzione di altri lavoratori o quelle previste dai contratti collettivi.
La sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro durerà per il periodo di assenza del sostituito o fino al suo rientro e per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.
I casi previsti dalla contrattazione collettiva possono essere individuati a livello nazionale, territoriale o aziendale e, in mancanza (es. CCNL che non le abbia previste), dal datore di lavoro e dal lavoratore secondo esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva per le quali non deve essere previsto un generico riferimento ma devono essere oggettivamente verificabili.
L’indicazione di causali infedeli costituisce la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
All’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»