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DIMISSIONI
Il c.d. Decreto Lavoro 2024 (in calce il testo integrale), tra le novità in materia di lavoro, ha previsto l’introduzione di una particolare procedura che ha la finalità di limitare i casi in cui il lavoratore abbandona il posto di lavoro senza formalizzare le dimissioni mediante la procedura telematica di convalida.
La modifica introdotta prevede che, qualora il lavoratore si assenti dal posto di lavoro per un periodo superiore a 15 giorni (termine che si applica solo qualora il CCNL di riferimento non ne preveda uno diverso), il datore di lavoro comunicherà mezzo pec l’assenza alla sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che potrà (facoltà, non un obbligo) verificare la veridicità della comunicazione.
Detto adempimento determinerà la risoluzione del rapporto di lavoro – fin dal primo giorno di assenza ingiustificata – per volontà del lavoratore che NON avrà diritto alla NASPI non gravando sul datore di lavoro l’onere di corrispondere all’INPS il “ticket di licenziamento”.
Sarà il lavoratore, eventualmente, a dover dimostrare di essersi assentato dal lavoro per cause di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro.
Senz’altro consigliabile, al fine di rafforzare la posizione del datore di lavoro, l’avvio di una procedura di contestazione disciplinare (art. 7 legge 300/70) per assenza ingiustificata.