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FERIE
Il 30 giugno 2025 i datori di lavoro saranno chiamati a pagare i contributi sulla retribuzione corrispondente alle ferie residue/non godute nei 18 mesi precedenti.
L’obbligo contributivo, fissato dalla legge (D.lgs. n. 66/2023) o dalla contrattazione collettiva applicata, scatta il prossimo 30 giugno sulle ferie non ancora godute entro il 31 dicembre 2023.
Il datore di lavoro, determinati i contributi dovuti sulla relativa retribuzione imponibile, anticiperà il versamento dei contributi INPS rinviando eventuali operazioni di conguaglio nel mese in cui il lavoratore fruirà materialmente di dette giornate.
REGOLE PER IL GODIMENTO DELLE FERIE.
L’art. 2109 codice civile stabilisce che il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo e usufruito nel tempo che il datore di lavoro stabilisce in considerazione delle esigenze dell’attività e interessi del lavoratore.
L’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite NON inferiore a quattro settimane da godere, in genere, per almeno due settimane consecutivamente nel corso dell’anno in caso di richiesta del lavoratore; le restanti due settimane, devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Riepilogando:
- primo periodo di due settimane, da godere su richiesta del lavoratore in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione;
- secondo periodo di due settimane da godere anche in modo frazionato entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione;
- terzo periodo, ulteriore oltre quello minimo di 4 settimane, da godere anche in modo frazionato entro il termine stabilito dal CCNL, accordi individuali, usi aziendali.
I datori di lavoro che non rispettano tali obblighi, sono soggetti a sanzioni economiche graduate seconda gravità:
- da euro 120 a euro 720 per violazioni comuni
- da euro 480 a euro 1.800 per violazioni che riguardino più di cinque lavoratori o se la mancanza si verifichi per almeno due anni consecutivi
- da euro 960 a euro 5.400 se la violazione riguardi più di cinque lavoratori o duri per almeno quattro anni.
Il lavoratore che non ha potuto godere dei giorni di ferie nei tempi stabiliti può chiedere, inoltre, al datore di lavoro il risarcimento per danni alla salute o al benessere psicofisico.
Art. 2109
(Periodo di riposo)
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni
settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un
periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel
tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di
tale periodo e' stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli
usi o secondo equita'. (6)
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di
lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non puo' essere computato nelle ferie il periodo di preavviso
indicato nell'art. 2118.
(50) ((69))
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1963, n. 66 (in
G.U. 1a s.s. 18/05/1963, n. 132) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile,
limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", in
riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione".
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AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189
(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non
prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto
in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova
medesimo".
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AGGIORNAMENTO (69)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 1987, n. 616
(in G.U. 1a s.s. 08/01/1988, n. 1), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non
prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne
sospenda il decorso".