Getting your Trinity Audio player ready...
|
MANCE
La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) all’articolo 1, comma 520 introduce alcune modifiche al regime di detassazione delle mance introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022 art. 1, comma 58).
Interessati i lavoratori dipendenti occupati nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande che potranno beneficiare di un’imposta sostitutiva pari al 5% da applicare sulle mance percepite dai clienti della struttura.
Le novità introdotte dal 1° gennaio 2025 riguardano:
- aumento della percentuale del limite di reddito percepito nell’anno dal personale interessato che passa dal 25% al 30%.
- aumento del limite di reddito da lavoro dipendente entro il quale è possibile l’applicazione dell’aliquota agevolata che passa da euro 50.000 a euro 75.000.
Le condizioni cui il datore di lavoro deve tener conto sono:
- limite del 30% del reddito percepito dal lavoratore dipendente. Tale limite è costituito da tutti i redditi percepiti nell’anno nelle attività svolte nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Trattandosi di una franchigia, qualora superata, la tassazione ordinaria delle mance opererà per la sola parte eccedente.
- reddito da lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro. Tale limite deve essere verificato considerando tutti i redditi conseguiti nell’anno precedente compresi quelli derivanti da attività diverse e considerando anche le mance già assoggettate a imposta sostitutiva. Superato tale limite reddituale, non sarà possibile l’applicazione dell’aliquota agevolata.
- applicazione dell’imposta sostitutiva salvo espressa rinuncia del lavoratore. Il lavoratore che non volesse beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% (in luogo dell’ordinaria) deve comunicarlo per iscritto al proprio datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve verificare le condizioni sopra descritte per l’applicabilità dell’imposta sostitutiva, tassare le mance e versare l’imposta con le consuete modalità.
Le mance percepite NON sono utili ai fini del TFR, sono escluse dalla base imponibile per il calcolo dei contributi INPS e premi INAIL.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva valgono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 26/2023.