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TRASFERTE
La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024 in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024) all’art. 1, commi da 81 a 83, fornisce indicazioni sui rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se le spese sono effettuate esclusivamente con metodi tracciabili.
Per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, a decorrere dal periodo di imposta 2025, le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se effettuate con METODI TRACCIABILI.
Il lavoratore cui verrà chiesto di prestare la propria attività in trasferta dovrà effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante carta di credito aziendale o personale:
- in caso contrario (pagamento in contanti) il datore di lavoro sarà, comunque, obbligato a rimborsarle ma le somme dovranno essere interamente assoggettate a contribuzione e IRPEF.
Resterebbero fuori da tale nuova disciplina le “altre spese” (es. lavanderia, parcheggio, telefono, mance) che – nei limiti giornalieri di euro 15,49 in Italia (euro 25,82 all’estero) – possono essere rimborsate al lavoratore e non assoggettate a contribuzione e imposte anche se non documentate purché analiticamente attestate dal dipendente.