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WELFARE
La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha confermato i vantaggi fiscali che aziende e lavoratori possono trarne prevedendo sistemi di welfare aziendale.
CESSIONE DI BENI E SERVIZI.
In deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR è confermata la possibilità ai datori di lavoro per il triennio 2025/2027 di cedere beni ed erogare servizi (prodotti commercializzati o erogati dall’azienda stessa o acquistati da fornitori) ai dipendenti che non concorrono a formare reddito contributivamente e fiscalmente.
La soglia generale di esenzione è confermata in euro 1.000 ed euro 2.000 per i lavoratori rispettivamente senza figli fiscalmente a carico e con figli fiscalmente a carico (reddito non superiore a 2.840,51 euro o euro 4.000 per i figli fino a 24 anni di età).
In caso di superamento delle predette soglie di esenzione, l’intera somma sarebbe assoggettata a contribuzione e IRPEF.
Il lavoratore interessato deve presentare specifica dichiarazione di spettanza, indicando il codice fiscale del/i figlio/i fiscalmente a carico.
Tra i beni che rientrano nelle agevolazioni ci sono i buoni spesa, i buoni carburante, le carte di acquisto (sia cartacee che elettroniche) attraverso le quali i lavoratori possono acquistare beni e servizi online.
Confermata per il triennio la possibilità per il datore di lavoro di rimborsare al lavoratore il pagamento delle utenze domestiche (gas, energia elettrica, servizio idrico, ecc.) oltre le spese per affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale.
WELFARE AZIENDALE.
Novità dal 1° gennaio 2025 è la possibilità di escludere dal reddito complessivo annuo fino a 5.000 euro i canoni di locazione e le spese di manutenzione dei fabbricati locati sostenute dal lavoratore.
I lavoratori interessati sono quelli assunti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 titolari di un reddito 2024 non superiore a 35.000 euro che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro posto a una distanza di oltre 100 chilometri dal precedente comune di provenienza.
L’esclusione vale per i primi due anni dall’assunzione (quindi 2025 e 2026) e la somma complessivamente esente fiscalmente (soggetta, comunque, a contribuzione) ammonta a 10.000 euro.
La possibilità di programmare per un triennio sistemi di welfare per i lavoratori dovrebbe spingere i datori di lavoro a non sottovalutare la consistente possibilità di riduzione costi aziendali.
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Dispositivo dell’art. 51 TUIR
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.