Getting your Trinity Audio player ready...
|
EMERGENZA CALDO
L’INPS con il messaggio n. 2130 del 3 luglio fornisce indicazioni per i datori di lavoro che sospendono le attività per emergenza caldo e devono accedere allo specifico ammortizzatore sociale.
Le domande presentate con le causali sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori o evento meteo per temperature alte, prevedono che:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015 non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle RSA o RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, l’informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025