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NASPI
Con ordinanza n. 8564 (in calce) dello scorso 6 aprile, la Cassazione fornisce chiarimenti circa il diritto di accedere alla NASpI per il dipendente dimissionario per giusta causa.
In particolare, secondo gli ermellini, ai fini della giusta causa non è sufficiente dimostrare la volontà, da parte del dipendente, di volersi difendere in giudizio nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro e aver avviato una linea difensiva.
La causa ha riguardato una lavoratrice che, a seguito di dimissioni per giusta causa, aveva inoltrato domanda di NASpI all’INPS senza dimostrare nulla circa i presunti comportamenti inadempienti datoriali che l’avrebbero indotta a rassegnare le dimissioni.
E’ lo stesso Istituto che con la circolare n. 163/2003 precisa che per ottenere la prestazione l’assicurato deve corredare la domanda con la documentazione (es. diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi di urgenza ex articolo 700 c.cp.) da cui risulti almeno la sua volontà di costituirsi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Pertanto, sorge l’obbligo in capo al dipendente dimissionario per giusta causa che richiede l’intervento della NASpI, avere a disposizione ed esibire documenti, prove e ogni altra informazione che permetta all’Istituto di verificare il nesso tra l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro e le dimissioni.


