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SOMMINISTRAZIONE
La Cassazione (sentenze n. 16326 e 16328 dello scorso 26 maggio) ha affermato il principio secondo il quale la parità di trattamento retributivo previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2015 deve riguardare anche i premi di risultato, riconosciuti alla generalità dei dipendenti, dall’azienda che ricorre alla somministrazione.
Le aziende, previo accordo sindacale, possono prevedere il riconoscimento di premi di risultato legati a parametri di efficienza, produttività e qualità.
Premialità che negli anni sono sempre state destinate ai soli lavoratori dipendenti creando, di fatto, uno scollamento rispetto al principio previsto dal predetto art. 35 “… i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.”
E’ necessario, secondo gli ermellini, che il differente trattamento economico riservato ai dipendenti sia adeguatamente giustificato da ragioni oggettive e compatibili con il principio, ormai sempre più consolidato, della parità retributiva e che possa giustificare la differenza di trattamento retributivo dei somministrati che, a conti fatti, contribuiscono con il proprio lavoro alla crescita aziendale.
Le aziende sono, quindi, chiamate a fare una corretta valutazione (unitamente alle agenzie di somministrazione) delle variabili retributive derivanti da accordi che prevedano premi di risultato, premi variabili, welfare collegato a determinati risultati, policy aziendali che introducano addendum retributivi vari.
Cass. sent. n. 16326 2026
Cass. sentenza n. 16328 2026


