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VIOLENZA DI GENERE
L’INPS con il messaggio n. 2540 dello scorso 3 agosto, fornisce indicazioni sulle dimissioni per giusta causa e possibilità di accedere alla Naspi per i dipendenti che, al fine di sottrarsi a situazioni di violenza di genere, sono costretti a interrompere il rapporto di lavoro al fine di tutelare la propria incolumità.
Affinchè possa essere riconosciuto il diritto alla NASpI, occorrono chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali che dimostrino che le condotte di violenza:
- siano idonee a ripercuotersi sul generale equilibrio psicofisico della vittima in maniera tale da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in corso di espletamento, in linea con l’esigenza di tutela del diritto alla salute;
- possano porsi in stretta correlazione con le normali abitudini della vittima, strettamente correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa, come ad esempio persistenti atti persecutori e/o molestie subite nell’abituale percorso per recarsi a lavoro.
Le condotte persecutorie sono di impedimento alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro e la cessazione del rapporto non può essere ricondotta a una libera determinazione, ma costituisce un “recesso necessitato” per la salvaguardia dell’incolumità personale, idoneo pertanto a integrare la giusta causa delle dimissioni per fatto del terzo.


