Sono prorogati i termini previsti all’art. 13 comma 10 del C.C.N.L. 24.7.2019 in tema di “Premio di risultato” rispettivamente a maggio e luglio 2022 fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.
La disciplina precente prevedeva che In mancanza di un accordo sul premio di risultato entro ottobre 2021, il datore di lavoro eroga a dicembre 2021 gli importi presenti nella tabella che segue.
Livello | Euro |
A, B | 186,00 |
1, 2, 3 | 158,00 |
4, 5 | 140,00 |
6S, 6, 7 | 112,00 |