Il contributo di assistenza contrattuale e per le attività bilaterali di cui al citato articolo 63, è fissato nella misura di 40 euro annui a decorrere dall’1.1.2022, ed è così ripartito:
– 10 euro a carico del lavoratore a titolo di contributo di assistenza contrattuale;
– 30 euro a carico del datore di lavoro, di cui 10 euro a titolo di contributo di assistenza contrattuale e 20 euro per il finanziamento delle attività bilaterali In favore dei quadri e degli impiegati agricoli affidate all’apposito Comitato paritetico permanente.
Per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale e per le attività bilaterali, le Parti firmatarie chiederanno all’Enpaia di stipulare un’apposita convenzione per il relativo servizio.