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CEMENTO, CALCE (INDUSTRIA)
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CEMENTO, CALCE (INDUSTRIA)

1 Luglio 2022

Istituto:
Maternità

È riconosciuto, a far data dal 1.7.2022, per il congedo di maternità e paternità di cui all’art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, così modulato:

– per la lavoratrice madre, una integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi cinque mesi di congedo;

– per il lavoratore padre, una integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, per i primi cinque mesi di congedo;

– per il lavoratore/lavoratrice mono genitore, un ulteriore periodo retribuito di due mesi, da usufruire entro l’ottavo anno di vita del bambino. Nei casi di adozione, sempre con riferimento al lavoratore/lavoratrice mono genitore, il periodo retribuito di due mesi di cui al presente punto, potrà essere usufruito entro otto anni dalla data di accoglimento del bambino.

Dettagli

Data:
1 Luglio 2022
Categoria Evento: