Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente C.C.N.L., è riconosciuto un importo a titolo di “elemento economico di garanzia”.
L’elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi:
– è erogato con la retribuzione di Gennaio 2022;
– compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di sostegno all’occupazione in forza al 31.12.2021, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo dall’1.1.2019 al 31.12.2021;
– per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità;
– l’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
– l’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuate o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente C.C.N.L., che venga corrisposto successivamente all’1.1.2019;
– si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del presente C.C.N.L.;
Importo (in Euro):
Quadri, I e II livello | III e IV livello | V e VI livello |
80 lordi | 65 lordi | 50 lordi |
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’elemento economico di garanzia per l’anno di competenza.