Ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 (la data di sottoscrizione dell’Accordo ponte), va corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4.
L’importo di cui al punto precedente va riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi vanno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Liv. | UT 1.1.2023 | UT 1.3.2023 |
Quadri | 347,22 | 260,42 |
I | 312,78 | 234,58 |
II | 270,56 | 202,92 |
III | 231,25 | 173,44 |
IV | 200,00 | 150,00 |
V | 180,69 | 135,52 |
VI | 162,22 | 121,67 |
VII | 138,89 | 104,17 |
Operatori di Vendita | ||
I categoria | 188,79 | 141,60 |
II categoria | 158,50 | 118,88 |