Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si potrà procedere ad adeguare i minimi dell’importo stanziato alla prima data utile del 2022 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2022, secondo le seguenti modalità:
– In caso di inflazione (Ipca al netto degli energetici importati 2019-2021) superiore di almeno lo 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (3,03%), si procederà all’adeguamento, fino a concorrenza, dell’importo stanziato di euro 17, pro quota sui minimi e sul premio di risultato, con decorrenza giugno 2022;
– In caso di inflazione compresa in un intervallo contenuto tra +/- 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, non si prevedono variazioni sui minimi e l’importo stanziato resta consolidato sul premio di risultato e sarà oggetto di valutazione nell’ambito del negoziato per il rinnovo successivo del C.C.N.L.;
– In caso di inflazione inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, non si procederà ad alcun consolidamento, fermo restando la salvaguardia dei minimi come sopra definiti.