La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali.
Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuite tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l’eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.
In mancanza della disciplina di cui sopra, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo-rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:
Livello | Gennaio 2018 |
Gennaio 2019 |
Febbraio 2020 |
Marzo 2021 |
Dicembre 2021 |
4 | 13,80 | 14,09 | 14,38 | 14,59 | 14,88 |
5 | 13,15 | 13,42 | 13,69 | 13,89 | 14,16 |
6S | 12,58 | 12,84 | 13,10 | 13,30 | 13,56 |
6 | 12,42 | 12,68 | 12,94 | 13,13 | 13,39 |
7 | 11,63 | 11,87 | 12,11 | 12,29 | 12,53 |
Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per Contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.
Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20%.