Al Capitolo IV “Normative comuni del rapporto di lavoro” – Art. 49 “Preavviso di licenziamento e di dimissioni” le Parti convengono la seguente abrogazione dall’1.1.2022: “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di anzianità contributiva secondo le normative vigenti o per superamento del periodo di conservazione del posto in caso di malattia, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore anche un importo di ammontare pari all’indennità di mancato preavviso.“