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AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’ – Ferie
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AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’ – Ferie

1 Luglio 2022

Istituto:
Ferie

l fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dall’1.7.2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell’art. 10 del C.C.N.L. 12.3.1980, come modificato dall’art. 5 dell’A.N. 27.11.2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate In cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L’indennità è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Fatti salvi gli accordi aziendali già sottoscritti in materia, la medesima indennità non è cumulabile e, pertanto, è sostituita da eventuali trattamenti o accordi aziendali in tema di retribuzione delle giornate di ferie vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. Nei casi in cui i suddetti accordi comunque prevedano un trattamento a titolo di retribuzione ferie invece inferiore rispetto a quello stabilito nel presente articolo, le parti a livello aziendale avvieranno un confronto teso a ridefinirne i contenuti, entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’A.N.

A decorrere dall’1.7.2022 il comma 1 dell’art. 10 del C.C.N.L. 12.3.1980, come modificato dall’art. 5 dell’A.N. 27.11.2000 è sostituito dal seguente:

1. I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure:

– 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità dì servizio fino al 20° anno incluso;

– 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale;

La retribuzione delle predette giornate è costituita, dagli elementi che compongono la “retribuzione normale” di cui all’art. 3 dell’A.N. 27.11.2000 come integrato e modificato dall’art. 5 dell’A.N. 14.12.2004, in quanto erogati con continuità per 14 mensilità, ed in cifra fissa, oltre che dalla “indennità retribuzione ferie” istituita dall’ art. 4 dell’Accordo di rinnovo del C.C.N.L. 2021-2023.

 

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Data:
1 Luglio 2022
Categoria Evento: