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EDILI (ARTIGIANATO) – Formazione e addestramento professionale
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EDILI (ARTIGIANATO) – Formazione e addestramento professionale

1 Ottobre 2022

Istituto:
Formazione e addestramento professionale

Le Parti stabiliscono, a far data dall’1.10.2022 un’apposita aliquota contributiva pari allo 0,20% destinato specificatamente al “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” (così come definita nel presente articolo) e istituito presso ogni Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale nonché per premialità a favore delle imprese come di seguito indicato.

A decorrere dall’1.10.2022, la contribuzione destinata all’Ente Territoriale Formazione e Sicurezza sarà pari all’1%. Si demanda alla contrattazione territoriale di individuare le modalità per addivenire ad una attribuzione paritetica fra le due funzioni dell’Ente, entro 12 mesi dalla firma del presente Accordo.

Per i territori in cui il contributo per l’Ente Territoriale Formazione e Sicurezza sia inferiore all’aliquota dell’1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l’aliquota dell’1%, a decorrere dalla predetta data dell’1.10.2022, le eventuali riserve generate dall’aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento Nazionale.

Sulla base dell’aggiornamento dei profili, Formedil si incarica di individuare/aggiornare i programmi formativi indirizzati alle maestranze edili delle imprese artigiane, definendo anche un “format” unico per tutto il territorio nazionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. vigente, si aggiunge all’art. 40 il seguente paragrafo: “Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino, mediante il sistema bilaterale edile, con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante, previsto dall’offerta formativa vigente delle singole scuole integrata e aggiornata dal C.F.N., verrà assegnato:

– All’operaio comune con almeno un’anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse Edili /Edilcasse, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l’ inquadramento di operaio qualificato entro 60 giorni dal recepimento del suddetto attestato;

– All’operaio già inquadrato nel livello qualificato, con almeno un’anzianità certificata di 48 mesi presso il sistema delle Casse Edili /Educasse, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato entro 60 giorni dal recepimento del suddetto attestato.

Nell’ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse Edili/Edilcasse, in possesso di attestati formativi rilasciati dal sistema bilaterale edile e/o Enti di formazione accreditati, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.

Dettagli

Data:
1 Ottobre 2022
Categoria Evento: