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Libro unico lavoro (slitta a lunedì 2 dicembre 2024)

Giornata intera

Sicurezza del lavoro

Adempimento: Entrano in vigore le nuove norme in materia di prevenzione incendi sul luogo di lavoro Soggetti: Generalità datori di lavoro Modalità: - Normativa di riferimento: Min. Interno decreto 2.9.2021

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Per le aziende Aziende Terziste nel Mezzogiorno ( identificate al Protocollo n. 2 del vigente C.C.N.L.) gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori entrano in vigore alle seguenti scadenze: - 1.10.2022; - 1.7.2023; - 1.10.2023.

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO – CONFCOMMERCIO

Istituto: Una tantum Con il Verbale di Accordo del 09.03.2022 le Parti concordano di posticipare la 2° e la 3° tranche di una tantum (previste ad aprile e giugno 2022) rispettivamente a ottobre e novembre 2022.

AGENZIE IMMOBILIARI

Istituto: Minimi retributivi AGENZIE IMMOBILIARI DA 01.10.2022 Livelli Minimo Q 2.425,46 1 2.238,61 2 2.007,99 3 1.793,34 4 1.622,68 5 1.517,22 6 1.416,34 (*) A (**) 1.807,19 B (**) 1.614,00

AGRICOLTURA (COOPERATIVE)

Istituto: Minimi retributivi AGRICOLTURA (COOPERATIVE) DA 01.10.2022 Livelli Minimo 1 2.045,11 2 1.838,56 3 1.692,32 4 1.573,56 5 1.496,38 6 1.453,05 7 1.348,14 Op. non profess. 1.137,19

CALZATURIERI (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

CASSE RURALI ED ARTIGIANE

Istituto: Assistenza sanitaria integrativa La contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo viene incrementata come segue: - nella misura dello 0,35% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente a far tempo dall’1.5.2022; - nella misura dello 0,15% a carico del lavoratore stesso a far tempo dall’1.10.2022.

CASSE RURALI ED ARTIGIANE – Fondo di previdenza

Istituto: Fondo di previdenza La contribuzione al Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo viene incrementata come segue: - nella misura dello 0,20% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente assunto antecedentemente alla data del 31.12.2000 a far tempo dall’1.5.2022; - nella misura dello 0,30% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente assunto successivamente alla data del 31.12.2000 a far tempo dall’1.5.2022; - nella misura dello 0,10% a carico del lavoratore stesso a far tempo dall’1.10.2022.

CASSE RURALI ED ARTIGIANE – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi CASSE RURALI ED ARTIGIANE DA 01.10.2022 Livelli Minimo Quadri Dir. - 4° 4.575,56 Quadri Dir. - 3° 3.889,01 Quadri Dir. - 2° 3.483,38 Quadri Dir. - 1° 3.283,73 3ª Area Prof. - 4° 2.906,90 3ª Area Prof. - 3° 2.684,20 3ª Area Prof. - 2° 2.535,88 3ª Area Prof. - 1° 2.405,97 2ª Area Prof. - 2° 2.256,61 2ª Area Prof. - 1° 2.111,58 1ª Area Prof.-liv.un. 1.966,58

CEMENTO, CALCE (INDUSTRIA) – Contributi contrattuali

Istituto: Contributi contrattuali Le Aziende effettuano la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di Ottobre 2022.

CEMENTO, CALCE (INDUSTRIA) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi CEMENTO - INDUSTRIA DA 01.10.2022 Livelli Minimo Area direttiva - 3 2.149,23 Area direttiva - 2 1.924,06 Area direttiva - 1 1.760,30 Area concettuale - 3 1.668,22 Area concettuale - 2 1.606,83 Area concettuale - 1 1.524,94 Area specialistica - 3 1.432,82 Area specialistica - 2 1.371,43 Area specialistica - 1 1.320,26 Area qualificata - 2 1.238,37 Area qualificata - 1 1.187,17 Area esecutiva - 1 1.025,00

CHIMICI FARMACEUTICI (PICCOLA INDUSTRIA) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi CHIMICI - PICCOLA INDUSTRIA DA 01.10.2022 Livelli Minimo H 2.806,08 G 2.641,52 F 2.402,79 E 2.166,76 D 2.015,00 C 1.811,49 B 1.637,30 A 1.516,89 ABRASIVI DA 01.10.2022 Livelli Minimo A1 2.589,20 B1 2.338,26 B2 2.191,78 C1 2.026,25 C2 1.980,38 C3 1.926,02 D1 1.879,50 D2 1.758,53 D3 1.716,81 E1 1.665,69 E2 1.582,79 E3 1.529,01 F 1.504,25 CERAMICA DA 01.10.2022 Livelli    Minimo A1    2.506,07 B1    2.300,02 B2    2.167,05 C1    2.010,91 C2    1.966,96 C3    1.915,70 D1    1.868,50 D2    1.748,95 D3    1.705,97 E1    1.649,07 E2    1.569,76 E3    1.525,72 F    1.481,84

CONCERIE (INDUSTRIA)

Istituto: Fondo di previdenza A decorrere dall’1.10.2022, il contributo a carico dell’azienda, sui minimi tabellari, è pari al 2,00%”.

DIRIGENTI AGRICOLTURA

Istituto: Minimi retributivi DIRIGENTI AGRICOLTURA DA 01.10.2022 Livelli Minimo Dirigente 4.555,00

EDILI (ARTIGIANATO) – Formazione e addestramento professionale

Istituto: Formazione e addestramento professionale Le Parti stabiliscono, a far data dall’1.10.2022 un’apposita aliquota contributiva pari allo 0,20% destinato specificatamente al “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” (così come definita nel presente articolo) e istituito presso ogni Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale nonché per premialità a favore delle imprese come di seguito indicato. A decorrere dall’1.10.2022, la contribuzione destinata all’Ente Territoriale Formazione e Sicurezza sarà pari all’1%. Si demanda alla contrattazione territoriale di individuare le modalità per addivenire ad una attribuzione paritetica fra le due funzioni dell’Ente, entro 12 mesi dalla firma del presente Accordo. Per i territori in cui il contributo per l’Ente Territoriale Formazione e Sicurezza sia inferiore all’aliquota dell’1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l’aliquota dell’1%, a decorrere dalla predetta data dell’1.10.2022, le eventuali riserve generate dall’aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento Nazionale. Sulla base dell’aggiornamento dei profili, Formedil si incarica di individuare/aggiornare i programmi formativi indirizzati alle maestranze edili delle imprese artigiane, definendo anche un “format” unico per […]

EDILI (COOPERATIVE) – Cassa edile

Istituto: Cassa edile Al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, dal 1° ottobre 2022, entrano in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.Dal 1° ottobre 2022, il contributo Ape deve essere versato su un minimo di 140 ore. Tale contributo minimo sarà elevato a 150 ore dall’1.10.2023 e a 160 ore dal 1° ottobre 2024. Le parti, inoltre, condividono fin d'ora che l’individuazione delle aliquote FNAPE sono di pertinenza delle parti sociali e che al Fnape viene demandato il monitoraggio annuale dell’andamento del medesimo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l’equilibrio finanziario, al netto del contributo annuo dello 0,2%. FANPE - Aliquote Regionali Valle d'Aosta 3,91% Piemonte 3,86% Liguria 3,93% Lombardia 4,09% Trentino Alto Adige 4,55% Friuli Venezia Giulia 4,27% Veneto 4,37% Emilia Romagna 3,87% Toscana 3,80% Marche 3,65% Umbria 4,00% Lazio 3,45% Abruzzo 3,58% Molise 3,04% Campania 2,67% Puglia 3,04% Basilicata 2,85% Calabria 2,53% Sicilia 2,53% Sardegna 3,05%

EDILI (COOPERATIVE) – Formazione e addestramento professionale

Istituto: Formazione e addestramento professionale Le parti stabiliscono, a far data dall’1.10.2022 una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei Lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla primalità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla primalità per le imprese che denuncino in Cassa Edile Operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 Operai dipendenti potranno accedere alla primalità in presenza di un solo Operaio inquadrato al primo livello). A decorrere dall’1.10.2022, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza è pari all'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro. Per i territori in cui il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data dell’1.10.2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per […]

EDILI (COOPERATIVE) – Trasferte

Istituto: Trasferte Fatto salvo quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell’Accordo del 2.2.2015 e fatte salve le diverse regolamentazioni pattuite al livello regionale o che saranno determinate entro il 30 settembre 2022, nonché l’apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all'art. 21 del C.C.N.L., nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dall’1.10.2022, secondo le modalità stabilite nei commi successivi. In carenza di disciplina regionale, anche nell’ipotesi di cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri Lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa. Le parti danno mandato alla CNCE di implementare il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato. Il sistema informatico registrerà il mantenimento dell'iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli Operai nei primi tre mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo; dal terzo mese […]

EDILI (INDUSTRIA) – Cassa edile

Istituto: Cassa edile Al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, dal 1° ottobre 2022, entrano in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.Dal 1° ottobre 2022, il contributo Ape deve essere versato su un minimo di 140 ore. Tale contributo minimo sarà elevato a 150 ore dall’1.10.2023 e a 160 ore dal 1° ottobre 2024. Le parti, inoltre, condividono fin d'ora che l’individuazione delle aliquote FNAPE sono di pertinenza delle parti sociali e che al Fnape viene demandato il monitoraggio annuale dell’andamento del medesimo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l’equilibrio finanziario, al netto del contributo annuo dello 0,2%. FANPE - Aliquote Regionali Valle d'Aosta 3,91% Piemonte 3,86% Liguria 3,93% Lombardia 4,09% Trentino Alto Adige 4,55% Friuli Venezia Giulia 4,27% Veneto 4,37% Emilia Romagna 3,87% Toscana 3,80% Marche 3,65% Umbria 4,00% Lazio 3,45% Abruzzo 3,58% Molise 3,04% Campania 2,67% Puglia 3,04% Basilicata 2,85% Calabria 2,53% Sicilia 2,53% Sardegna 3,05%

EDILI (INDUSTRIA) – Formazione e addestramento professionale

Istituto: Formazione e addestramento professionale Le parti stabiliscono, a far data dall’1.10.2022 una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei Lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile Operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 Operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo Operaio inquadrato al primo livello). A decorrere dall’1.10.2022, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza è pari all'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro. Per i territori in cui il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data dell’1.10.2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui […]

EDILI (INDUSTRIA) – Trasferte

Istituto: Trasferte Fatto salvo quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell’Accordo del 2.2.2015 e fatte salve le diverse regolamentazioni pattuite al livello regionale o che saranno determinate entro il 30 settembre 2022, nonché l’apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all'art. 21 del C.C.N.L., nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dall’1.10.2022, secondo le modalità stabilite nei commi successivi. In carenza di disciplina regionale, anche nell’ipotesi di cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri Lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa. Le parti danno mandato alla CNCE di implementare il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato. Il sistema informatico registrerà il mantenimento dell'iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli Operai nei primi tre mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo; dal terzo mese […]

ELETTRICI – Reperibilità

Istituto: Reperibilità Nuovi importi a partire da ottobre 2022   Orario settimanale in 5 giorni Euro Giornaliera Importo in cifra pari a  15,26 Sesto giorno (giornaliera) Importo in cifra pari a  32,99 Festivo (giornaliera) Importo in cifra pari a  53,13 A partire da ottobre 2022, qualora l'intervallo tra due interventi notturni sia pari o inferiore a 2 ore, l'orario ai fini del calcolo del riposo fisiologico sarà considerato continuativo.

ELETTRICI – Una tantum

Istituto: Una tantum Corresponsione “una tantum” - Ai lavoratori in forza alla data dell’1.10.2022 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum”, nelle misure indicate nella tabella che segue. Tale importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo, comunque, riferibile al periodo che va dall’1.1.2022 al 30.9.2022, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Circa le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue: - l'importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre 2022; - in caso di passaggio di categoria nel corso del periodo sopra considerato (dall’1.1.2022 al 30.9.2022), gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti all'effettiva categoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l'importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni; - in caso di assunzione nel corso dal periodo sopra considerato (superato, peraltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l'importo in oggetto […]

GIOCATTOLI, MODELLISMO (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

GRAFICI, EDITORIALI (INDUSTRIA) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi GRAFICA / EDITORIA (INDUSTRIA) Grafici DA 01.10.2022 Livelli Minimo Q 1.962,68 A S 1.953,30 A 1.649,62 B 1 S 1.586,73 B 1 1.539,84 B 2 1.442,41 B 3 1.339,04 C 1 1.236,42 C 2 1.091,36 D 1 987,98 D 2 898,91 E 789,41

LAPIDEI (ARTIGIANATO)

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza ai lavoratori in forza al 3 maggio 2022 ( data di sottoscrizione dell'accordo) va corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L'importo “una tantum” va erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.

LEGNO E ARREDAMENTO (ARTIGIANATO)

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza ai lavoratori in forza al 3 maggio 2022 ( data di sottoscrizione dell'accordo) va corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L'importo “una tantum” va erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.

MAGAZZINI GENERALI

Istituto: Minimi retributivi MAGAZZINI GENERALI DA 01.10.2022 Livelli Minimo Conting Altri elementi E.d.R. Totale Q 2.297,87 64,54 12,8 2.375,21 1 2.157,98 12,07 12,05 2.182,10 2 1.982,46 11,07 11,06 2.004,59 3 S 1.790,37 10,00 10 1.810,37 C3 1.790,93 10,04 1.800,97 B3 1.790,37 10 1.800,37 A3 1.789,81 9,96 1.799,77 3 1.742,30 9,75 9,7 1.761,75 F2 1.742,89 9,74 1.752,63 E2 1.742,33 9,7 1.752,03 D2 1.741,78 9,66 1.751,44 4 1.657,21 9,26 9,24 1.675,71 H1 1.688,36 9,36 1.697,72 G1 1.681,58 9,32 1.690,90 4 J 1.613,99 9,02 1.623,01 5 1.580,12 8,84 8,79 1.597,75 6 1.476,76 8,26 8,26 1.493,28 6 J 1.358,47 0,00 7,58 1.366,05 I - 1°-6° m (*) 1.480,76 8,27 1.489,03 I  dal 7° m (*) 1.561,52 8,72 1.570,24 L 1°-6° m (*) 1.480,76 8,27 1.489,03 L 7°-15° m (*) 1.561,52 8,72 1.570,24 L  dal 16° m (*) 1.601,92 8,95 1.610,87

OCCHIALI (ARTIGIANATO)

Istituto: Minimi retributivi OCCHIALI (ARTIGIANATO) DA 01.10.2022 a 3?0.11.2022 Livelli Minimo 6 1.790,47 5 1.621,39 4 1.515,38 3 1.423,45 2 1.372,36 1 1.315,93

OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA) DA 01.10.2022 Livelli Minimo 6 Q 2.114,33 6 2.114,33 5 1.895,72 4 1.760,13 3 1.672,86 2 1.587,65 1 1.243,62

PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI

Istituto: Minimi retributivi PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DA 01.10.2022 Livelli Minimo Q 1.855,93 1 1.768,08 2 1.609,04 3 1.450,36 4 1.329,82 5 1.253,18 6 1.181,94 7 1.089,43

PANIFICATORI – CONFESERCENTI

Istituto: Una tantum Panifici artigianali: ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 31.5.2022, verrà corrisposta un’indennità di € 200,00 lorde, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di € 70,00 con la retribuzione del mese di maggio 2022, di € 70,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2022 e di € 60,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2022. Essa non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del TFR. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con i criteri di proporzionalità. Agli apprendisti in forza al 31.5.2022 sarà erogato, a titolo di una tantum, l’importo di cui sopra, nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Panifici industriali: ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 31.5.2022, verrà corrisposta un’indennità di € 400,00 lorde, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di € 140,00 con la retribuzione del mese di maggio 2022, di € 140,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2022 […]

PELLI E CUOIO (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi PELLI E CUOIO (INDUSTRIA) DA 01.10.2022 Livelli Minimo 6 Q 2.167,66 6 2.167,66 5 1.961,96 4 S 1.838,48 4 1.796,72 3 1.718,70 2 1.631,59 1 1.270,17

PELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

PENNE, MATITE E SPAZZOLE (PICCOLA INDUSTRIA) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

RESTAURO BENI CULTURALI

Istituto: Minimi retributivi Sono conglobati in un’unica voce denominata “Retribuzione tabellare” i seguenti istituti retributivi: - paga base (o minimo tabellare), - ex indennità di contingenza, - Elemento Distinto dalla Retribuzione (E.D.R.). Il conglobamento degli istituti non ne modifica i riflessi economici. Liv. Par. Retribuzione tabellare mensile All’1.10.2020 A Super 190 2.361,12 A 170 2.165,67 B 140 1.872,50 C 123 1.707,83 D 100 1.479,50 Liv. Par. All’1.10.2021 A Super 190 2.387,72 A 170 2.189,47 B 140 1.892,10 C 123 1.725,05 D 100 1.493,50 Liv. Par. All’1.10.2022 A Super 190 2.447,57 A 170 2.243,02 B 140 1.936,20 C 123 1.763,79 D 100 1.525,00