In relazione alla particolare funzione esercitata dai Quadri, a decorrere dal 2010 la retribuzione annua degli stessi ai sensi dell’art. 49 – Nomenclatura – Sezione Seconda – Disciplina del rapporto di lavoro (comprensiva quindi di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati) non può essere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%.
Nel caso di retribuzione inferiore, la differenza va corrisposta nel mese di dicembre a titolo di “importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo”.