FARMACIE PRIVATE – Permessi
Istituto: Permessi Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito verranno fruiti dai lavoratori in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della L. 5.3.1977, n. 54 e del D.P.R. 28.12.1985, n. 792. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività della Farmacia. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per complessive 40 ore annuali, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente Contratto in materia di riduzione, permessi e ferie. Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi competono proporzionalmente all’orario contrattuale individuale. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 58 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e, comunque, non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Per tutti i lavoratori assunti dall’1.11.2021 dai titolari di Farmacie fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al comma 1, le ulteriori ore di permesso di cui al comma 3 pari 40 ore, verranno […]