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Piattaforme digitali

CIG

Adempimento: Presentazione domanda CIGO/FIS/CIGD

Uniemens

Adempimento: Presentazione flusso dati retributivi e contributivi mese precedente

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO – CONFCOMMERCIO – UNA TANTUM

Istituto: Una tantum Con accordo 31 marzo 2021 Fiavet, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno concordato di posticipare a settembre e novembre 2021 la II e la III tranche di una tantum previste precedentemente a marzo e a settembre 2021 (articolo 151 del CCNL 24 luglio 2019) . Viene prorogato inoltre a ottobre 2021 il termine previsto all’art. 13 comma 10 del CCNL 24 luglio 2019 per la conclusione di un accordo in tema di Premio di risultato.

AGENZIE IMMOBILIARI

L’erogazione dell’una tantum è effettuata ai dipendenti con assunzione precedente al 1° gennaio 2020. Ai dipendenti assunti nel periodo dal 1° gennaio 2020 alla data del 1° luglio 2021 saranno erogate le quote di una tantum proporzionalmente ai mesi di assunzione tra il 1° gennaio e la data di assunzione stessa, sia per la quota scadente il 1° luglio 2021, sia per la quota scadente il 1° settembre 2021.

ALIMENTARI (INDUSTRIA) MINIMI RETRIBUTIVI

Istituto: Minimi retributivi ALIMENTARI (INDUSTRIA) DA 01.09.2021 Livelli Minimo 1 S 2.407,02 1 2.093,03 2 1.726,78 3 A 1.517,47 3 1.360,52 4 1.255,83 5 1.151,20 6 1.046,55 VV.PP. 1ª 1.726,78 VV.PP. 2ª 1.360,52   OLEARIA E MARGARINIERA (INDUSTRIA) DA 01.09.2021 Livelli Minimo 1 Q 2.272,55 1 2.272,55 2 Q 2.116,10 2 2.116,10 3 1.905,87 4 1.683,00 5 1.539,52 6 1.421,86 7 1.298,00 8 1.225,36 9 1.151,91 10 1.046,43

ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Istituto: Contratto a termine In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno, a far data dal 1.9.2021, nei limiti del: - 4% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende fino a 50 dipendenti; - 8% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende oltre 50 dipendenti. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.