LATERIZI (INDUSTRIA)
Istituto: Decorrenza e durata L' Accordo di Rinnovo del 30-09-2019 decorre dal 1° aprile 2019 ed ha vigore fino al 31 marzo 2022.
Istituto: Decorrenza e durata L' Accordo di Rinnovo del 30-09-2019 decorre dal 1° aprile 2019 ed ha vigore fino al 31 marzo 2022.
Istituto: Decorrenza e durata Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 11-04-2019 ha decorrenza dall’1.4.2019 e dura fino al 31.03.2022
Istituto: Minimi retributivi ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) DA 01.04.2022 (*) Livelli Minimo 8 2.198,64 7 2.073,70 6 1.946,89 5 1.823,76 4 1.734,95 3S 1.695,02 3 1.657,33 2S 1.609,45 2 1.574,38 1 1.251,60 VV.PP. 1ª 1.874,67 VV.PP. 2ª 1.768,47 Per le aziende Aziende Terziste nel Mezzogiorno (identificate al Protocollo n. 2 del vigente C.C.N.L.) gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori entrano in vigore il 1.10.2022. FOTOINCISIONE TESSILE (INDUSTRIA) DA 01.04.2022 Livelli Minimo 6 1.967,68 5 1.842,98 4 1.688,39 3 1.574,35 2 1.468,96 1 1.309,57 Dall’1.4.2022 ai dipendenti delle aziende dell'Industria dei Retifici da pesca si applica il C.C.N.L. abbigliamento industria, con i seguenti minimi RETIFICI DA PESCA DA 01.04.2022 Livelli Minimo 8 2.136,01 7 2.025,59 6 1.871,90 5 1.747,74 4 1.705,89 3 1.661,95 2 1.574,46 1 1.846,85
Istituto: Una tantum Con il Verbale di Accordo del 09.03.2022 le Parti concordano di posticipare la 2° e la 3° tranche di una tantum (previste ad aprile e giugno 2022) rispettivamente a ottobre e novembre 2022.
Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 06.12.2021 è corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo va erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022. Agli apprendisti in forza al 06.12.2021 va erogato a titolo di “Una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'“Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.
Istituto: Una tantum Per il personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente Accordo, a copertura del periodo 2018-2020, riconoscimento di una somma una tantum di euro 680,00 lordi (euroseicentottanta/00) al Par. 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente, da corrispondere in 2 tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2021 (euro 300,00 lordi) e la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2021 (euro 380,00 lordi). Per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore, la cifra una tantum sarà erogata in tre rate da erogarsi la prima con la retribuzione di ottobre 2021 (euro 200,00 lordi), la seconda con la retribuzione di aprile 2022 (euro 200,00 lordi) e la terza con la retribuzione di luglio 2023 (280,00 lordi).
Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano fatto contrattazione di II livello negli ultimi tre anni e non abbiano ricevuto, nello stesso periodo, nessun altro trattamento economico collettivo, inclusi quelli a titolo di liberalità, in aggiunta a quanto spettante a norma di C.C.N.L., è riconosciuto con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo un importo annuo di 250 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal C.C.N.L..
Istituto: Assistenza sanitaria integrativa La quota associativa annuale per ogni dipendente a tempo indeterminato o determinato con durata superiore a 12 mesi e per gli apprendisti è pari a euro 144,00 (centoquarantaquattro/00) suddivisi in 12 rate mensili da euro 12,00 (dodici/00) fino al 30.6.2015. Dall’1.4.2022, il contributo annuale è fissato in euro 204,00 (duecentoquattro/00) suddivisi in 12 rate mensili di cui euro 15,00 (quindici/00) a carico del datore di lavoro ed euro 2,00 (due/00) a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’art. 12 della L. 153/1969 riformulato dal D.Lgs. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (T.F.R. ecc.). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente C.C.N.L., sarà dovuta una sola iscrizione all'Easi. Le parti si danno specificatamente atto che i contributi dovuti al Fondo Easi sono parte integrante del trattamento economico complessivo previsto dal C.C.N.L. che, di conseguenza, risulta comprensivo degli stessi. Detti contributi devono considerarsi parte integrante del trattamento economico e sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale assumendo, pertanto, valenza normativa […]
Istituto: Enti bilaterali Dall'1.4.2022 la quota contrattuale di servizio perii finanziamento dell'Ebce è fissata nella misura globale di 11 euro mensili per 14 mensilità, di cui 8 euro a carico dei datori di lavoro e 3 euro a carico dei lavoratori.Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente C.C.N.L. (firmato il 09/03/2022), un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 26,00.Tale elemento deve essere corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.
Istituto: Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell'azienda, va mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a: Dall’1.4.2022: - Quadri di Direzione euro 269,00 (duecentosessantanove/00 euro) lorde per 14 mensilità; - Quadri euro 234,00 (duecentotrentaquattro/00 euro) lorde per 14 mensilità. Dal 1° aprile 2023: - Quadri di Direzione euro 273,00 (duecentosettantatre/00 euro) lorde per 14 mensilità; - Quadri euro 238,00 (duecentotrentotto/00 euro) lorde per 14 mensilità. Dal 1° aprile 2024: - Quadri di Direzione euro 278,00 (duecentosettantotto/00 euro) lorde per 14 mensilità; - Quadri euro 242,00 (duecentoquarantadue/00 euro) lorde per 14 mensilità.
Istituto: Diarie Norma particolare per il settore Coibenti Dall’1.4.2022 l'importo della diaria di cui alla lettera C. è fissato in euro 35,00 con esclusione del pernottamento che rientra nel rimborso delle spese qualora sia necessario per la natura della trasferta.
Istituto: Cassa edile Le parti sottoscrittrici il rinnovo 03.03.2022 concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dal 1° aprile 2022.