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Denuncia contributiva

AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS

Istituto: Scatti di anzianità Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, il personale ha diritto fino a sei scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione. Gli importi degli scatti sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nella misura e nelle decorrenze in base alla scala parametrale sotto-riportata. Gli scatti di anzianità maturano anche durante i congedi parentali. Lo scatto di anzianità si applica dopo 36 mesi dalla data di assunzione con il presente C.C.N.L. Per i lavoratori attualmente assunti restano acquisiti gli scatti già maturati e maturerà lo scatto successivo secondo le modalità precedenti. Scala parametrale Quadri 1° Livello 2° Livello 3° Livello 4° Livello 5° Livello 6° Livello 7° Livello 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92%   Dall’1.6.2017 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2023 Dall’1.1.2026 Euro 25,00 Euro 30,00 Euro 35,00 Euro 40,00

AGRICOLTURA (CONTOTERZISMO)

Istituto: Premio annuale A partire dal 1° gennaio 2018 viene istituito un premio annuo collegato alla continuità professionale del lavoratore presso la stessa azienda con importo pari a: - euro 150 al raggiungimento dei 10 anni di anzianità; - euro 180 al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.   Tale somma potrà essere liquidata mese per mese o in cifra unica nel mese di settembre. Nei territori che hanno già previsto il suddetto premio nella propria contrattazione integrativa territoriale verrà erogata solo la differenza tra il premio nazionale e quello definito dal contratto di 2° livello.

AGRICOLTURA (IMPIEGATI) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.2019 previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del C.C.N.L. 23.2.2017 sono Incrementati a decorrere dall’1.7.2021 del 2 per cento. Minimi nazionali di stipendio mensile I minimi nazionali di stipendio mensile conglobato  per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono riportati nella Tabella n. 1. I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di impiegati e per i quadri, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi, salvo quanto è previsto dagli artt. 12 e 13 del presente C.C.N.L.. I minimi di cui alla Tabella 1 trovano applicazione nei contratti territoriali stipulati in applicazione del C.C.N.L. 23.2.2017, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre l’1.1.2023; per gli altri contratti territoriali dall’1.8.2021 (vedi Norma transitoria). Norma transitoria Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni de! C.C.N.L. 23.2.2017, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigore, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, si applicano a decorrere dall’1.8.2021. Tab. 1 Cat. Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dall’1.8.2021 Euro Q 1.625,80 1ª 1.533,42 […]

AGRICOLTURA (OPERAI) Copertura assicurativa

Istituto: Copertura assicurativa Le Parti si impegnano ad istituire una Cassa rischio vita in favore degli Operai Agricoli a Tempo Indeterminato attraverso apposito accordo da definirsi entro il 31.12.2022. La prestazione - che verrà riconosciuta per gli eventi verificatisi a decorrere dall’1.1.2023 - avrà natura sperimentale. L'accordo dovrà definire i requisiti e le condizioni per l'accesso alle prestazioni, la misura dell'indennità, la copertura assicurativa e il coordinamento con le prestazioni già erogate dal Fisa.

AGRICOLTURA (OPERAI) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi I salari contrattuali vigenti nelle singole Province alla data del 23.5.2022 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei Contratti Provinciali in applicazione del C.C.N.L. 19.6.2018, sono incrementati: - a decorrere dall’1.6.2022 del 3 per cento; - a decorrere dall’1.1.2023 dell'1,2 per cento; - a decorrere dall’1.6.2023 dello 0,5 per cento. La suddetta percentuale del 3 per cento, relativa alla prima franche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.

ALIMENTARI (COOPERATIVE)

Istituto: Minimi retributivi ALIMENTARI (COOPERATIVE) DA 01.01.2023 Livelli Minimo 1 A 2.477,05 1 2.153,93 2 1.777,03 3 A 1.561,62 3 1.400,10 4 1.292,37 5 1.184,70 6 1.077,00 VV.PP. 1ª 1.777,03 VV.PP. 2ª 1.400,10

ALIMENTARI (INDUSTRIA) Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi ALIMENTARI (INDUSTRIA) DA 01.01.2023 Livelli Minimo 1 S 2.477,05 1 2.153,93 2 1.777,03 3 A 1.561,62 3 1.400,10 4 1.292,37 5 1.184,70 6 1.077,00 VV.PP. 1ª 1.777,03 VV.PP. 2ª 1.400,10

ATTIVITA’ FERROVIARIE

In sostituzione delle soppresse festività di cui alla L. 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano, nel corso di ciascun anno, quattro giorni di permesso individuale retribuito non frazionabile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo. A far data dall’1.1.2023, nell’ottica di agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche come strumento di maggiore attrattività verso il personale neoassunto, ai soli lavoratori con anzianità di servizio fino a 8 anni è consentita la frazionabilità in ore, per periodi comunque non inferiori ad un’ora, di uno dei suddetti quattro giorni di permesso individuale retribuito. A tal fine, in caso di frazionamento, la giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nei caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni.

AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’

Istituto: Assistenza sanitaria integrativa Allo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, con decorrenza dall’1.1.2023, il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento del Fondo T.P.L. Salute è pari a euro 144,00 (euro 12,00/mese, comprensive del contributo annuo stabilito dall'art. 38 lett. b) dell'A.N. 28.11.2015) per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

Istituto: Mensa Dal 1 gennaio 2023 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da Euro 7,00 a Euro 8,00 per ogni giornata di effettivo lavoro. Per effettivo lavoro si intende una prestazione di almeno 5 ore giornaliere; in caso di prestazione inferiore alle 5 ore giornaliere il valore del ticket restaurant sarà oggetto di confronto a livello aziendale. Si noti che l'indennità di mensa ove esistente, ovvero il ticket restaurant, sarà erogato anche ai lavoratori in modalità agile.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI – Una tantum

Istituto: Una tantum L'accordo prevede che, a copertura dell'anno 2022 (il contratto collettivo era scaduto il 31 dicembre 2021), verrà corrisposto un importo forfettario di euro 560 lordi al livello C1, riparametrato secondo la scala vigente (vedi tabella successiva), in una unica soluzione, con la retribuzione di gennaio 2023. La una tantum non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta (anche per i lavoratori part-time) sulla base dei mesi di effettivo servizio (o della prestazione lavorativa, nel caso del part-time), non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.