CENTRI ELABORAZIONE DATI
Istituto: Decorrenza e durata Il contratto collettivo nazionale di lavoro 13.12.2018, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, entra in vigore l’1.1.2019 e scade il 31.12.2021.
Istituto: Decorrenza e durata Il contratto collettivo nazionale di lavoro 13.12.2018, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, entra in vigore l’1.1.2019 e scade il 31.12.2021.
Istituto: Decorrenza e durata Il contratto collettivo nazionale di lavoro 13.12.2018, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, entra in vigore l’1.1.2019 e scade il 31.12.2021.
Istituto: Decorrenza e durata Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31-10-2019 si riferisce al periodo 1.1.2019 - 31.12.2021 sia per la parte normativa che per la parte economica e continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo contrattuale.
Istituto: Decorrenza e durata L' Accordo 25.02.2019 decorre dal 1° gennaio 2019, salvo quanto previsto in singole norme, scade il 31 dicembre 2021 e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Istituto: Formazione e addestramento professionale In via transitoria i lavoratori che, in tutto o in parte, non abbiano fruito delle 24 ore di formazione di competenza del triennio 2017-2019, potranno fruirne entro il 31.12.2021. Al termine di detto periodo esse decadranno.
Adempimento: Invio dei dati per il pagamento diretto per le sospensioni/riduzioni di CIG in deroga o assegno ordinario per emergenza Covid 19 autorizzate nel mese precedente
Adempimento: Presentazione domanda CIGO/FIS/CIGD
Adempimento: Presentazione flusso dati retributivi e contributivi mese precedente
Adempimento: Stampa Libro Unico Lavoro mese precedente
Adempimento: Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2021 Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2021 Soggetti: Generalità dei sostituti di imposta Modalità: Nella busta paga del mese di gennaio Normativa di riferimento: Art. 23, DPR n. 600 del 1973 INPS circ. 160/2019
Tutte le assenze devono essere comunicate all'azienda nella giornata in cui si verificano, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento. Con decorrenza dall’1.1.2022, tale termine di comunicazione dell’assenza è ridotto a due ore. Nel caso di lavoro a turni, per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
L'Elemento di Garanzia Retributiva, pari a 300 euro lordi uguale per tutti i lavoratori, va erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno di competenza.