A condizione che si sia già proceduto alla ridefinizione dei trattamenti integrativi aziendali in essere al 1.1.2019 (la data di entrata in vigore del contratto), a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito un elemento distinto della retribuzione pari all’8% della retribuzione tabellare annua vigente, che è corrisposto interamente con la mensilità del mese di giugno. Tale Elemento Distinto della retribuzione (E.D.R.) non concorre a formare base di calcolo per gli istituti accessori contrattuali di cui alla tabella A e viene considerato esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto. L’E.D.R. è finanziato per il 75% con risorse rivenienti dalla armonizzazione dei trattamenti integrativi in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto. L’E.D.R. aggiuntivo, erogato su base annua, matura da gennaio a dicembre di ogni anno e spetta in proporzione alla durata ed alla tipologia di rapporto di lavoro in essere (full time, part time).