L’elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall’anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno.
L’importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E’ riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.