Per il periodo 1 gennaio – 31.3.2021 viene erogata l’indennità integrativa temporanea, alle medesime condizioni previste dall’art. 3 della parte V del C.C.N.L. 19.12.2018.
Dall’1.4.2021 l’indennità integrativa temporanea cessa di essere erogata e i relativi importi diverranno parte integrante dei minimi contrattuali.