Le Parti, consapevoli dell’importanza della previdenza integrativa e dato il perdurare della crisi di crescita del Fondo, concordano di istituire un elemento promozionale del welfare previdenziale a partire dall’1.7.2021 e fino alla data del 28.2.2023, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data dell’1.7.2021 con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità che saranno previste dal Fondo.
Per i lavoratori di prima adesione al Fondo Arco successiva all’1.7.2021 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria. Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.