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MARITTIMI
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MARITTIMI

1 Ottobre 2021

Istituto:
Una tantum

Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2018 e il mese di dicembre 2020 è determinata una cifra una tantum di cui all’Allegato 1 che viene corrisposta, esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma del presente accordo (16-12-2020), in base ai criteri di seguito indicati.

Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l’importo una tantum da corrispondere è calcolato moltiplicando un trentaseiesimo di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra l’1.1.2018 e il 31.12.2020.

Con riferimento ai marittimi in T.P., l’importo una tantum da corrispondere è calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro-rata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra l’1.1.2018 e il 31.12.2020.

Gli importi così calcolati saranno corrisposti in tre tranches, la prima con le competenze di marzo 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di marzo 2021), la seconda con le competenze di ottobre 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di ottobre 2021), la terza con le competenze di gennaio 2022 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2022), secondo la ripartizione di cui all’Allegato 1.

Qualora il marittimo, avente diritto all’importo una tantum, venga cancellato definitivamente dalla C.R.L. o dall’elenco del T.P. della Società prima che gli siano state riconosciute le suddette tranches, queste ultime gli verranno corrisposte al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.

Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo verrà erogata una cifra una tantum di cui all’Allegato 2, in base ai criteri di seguito indicati:

– Ai dipendenti assunti prima dell’1.1.2018 l’importo sarà corrisposto per intero.

– Ai dipendenti assunti dopo l’1.1.2018, l’importo una tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un trentaseiesimo di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di anzianità compresa tra l’1.1.2018 e il 31.12.2020.

– Ai dipendenti in regime di part-time l’importo sarà erogato in proporzione all’orario di lavoro.

Gli importi così calcolati saranno corrisposti in tre tranches, la prima con le competenze di marzo 2021, la seconda con le competenze di ottobre 2021, la terza con le competenze di gennaio 2022, secondo la ripartizione di cui all’Allegato 2.

Qualora il rapporto di lavoro di un addetto di terra, avente diritto all’importo una tantum cessi prima che gli siano state riconosciute le suddette tranches, queste ultime gli verranno corrisposte al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto

Dettagli

Data:
1 Ottobre 2021
Categoria Evento: